Lo Statuto del Centro FilPol

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA «Filologia, Politica, Storia, Società»

TRA

l'Università degli Studi di Catania rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2022;

l'Università degli Studi di Cagliari rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Mola, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022, previo parere conforme del Senato Accademico del 30 maggio 2022;

l'Università degli Studi di Torino rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022;

l'Università degli Studi di Urbino rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giorgio Calcagnini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre, previo parere conforme del Senato Accademico del 30 settembre 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione e composizione del Centro

1. Tra gli Atenei proponenti, l’Università di Catania, l’Università di Cagliari, l’Università di Torino, l’Università di Urbino, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80 è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Filologia, Politica, Storia, Società”, in acronimo FilPol (nel seguito, "Centro").

2. Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università convenzionate, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle Università convenzionate.

3. All’atto della Costituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti/Strutture delle Università convenzionate:

- per l’Università degli Studi di Catania: Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) e Dipartimento di Scienze Politiche Sociali;

- per l’Università degli Studi di Cagliari: Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali;

- per l’Università di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Storici.

- per l’Università di Urbino: Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI).

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di: a) promuovere lo studio dei rapporti tra testi, attività filologiche (edizione, commento, interpretazione, studio della circolazione e ricezione) e contesti in cui esse sono state prodotte, istituzionalizzando uno specifico approccio nel quale la filologia sia studiata in diretta relazione con la politica, la storia e la società, e in particolare: in che modo in diverse epoche la filologia si ponga il relazione alla società; in che modo in diverse epoche la società percepisca la filologia (attività di servizio, marginale, condizionata); in che modo in diverse epoche la filologia entri in relazioni con alcune attività della sfera sociale e statuale (la scuola, l'insegnamento universitario, le attività giudiziarie, la pubblica amministrazione, la diplomazia, l'archivistica pubblica, la guerra, le istituzioni religiose, gli strumenti di comunicazione). Ambiti di speciale interesse saranno: letture politicoideologiche delle letterature medievali e di altre letterature, occidentali e orientali; filologia e mezzi di comunicazione di massa; filologia e giustizia (attività processuali, stilometria giudiziaria, grafologia, relazioni con linguistica forense); filologie e probazione (critica del testo applicata a documenti investigativi e giudiziari); filologia e scuola (studio della presenza dei metodi e dei contenuti propri della filologia nelle prassi dell'insegnamento e nella manualistica per la scuola secondaria; proposte e sperimentazioni didattiche per la scuola secondaria); studio dell'attività politica di filologi e accademici; edizioni di testi politici della contemporaneità edizione di carteggi storici, analisi testuale e materiale di pamphlettistica politica. b) istituire un polo di studi e ricerche sui temi sopracitati. Inoltre, si propone di condurre ricerche in ambito pedagogico e formativo per promuovere lo studio delle interazioni tra testo e società all'interno del sistema scolastico, universitario e del mondo del lavoro per perseguire la più ampia diffusione di queste tematiche nella società; c) operare come organo consultivo nella formazione e nella ricerca su tematiche filologiche, sociali e politiche; d) organizzare seminari, conferenze, cicli di lezione; e) organizzare e sviluppare un archivio documentario consultabile in remoto concernente le varie tematiche di interesse, favorendo la raccolta e lo scambio di dati e informazioni fra ricercatori, operatori ed esperti; f) sviluppare e promuovere la collaborazione con altre università, istituzioni ed enti nazionali e stranieri, al fine di svolgere in comune progetti di ricerca e iniziative di studio e confronto; g) promuovere la pubblicazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di studi e ricerche nel proprio ambito di competenza; h) promuovere l'istituzione di corsi di dottorato che siano strutturati con la collaborazione e l'apporto scientifico di ogni ateneo partecipante al Centro o convenzionato con il Centro, nonché sostenere la crescita scientifica di giovani ricercatori e ricercatrici che lavorano su temi di interesse del Centro; i) intraprendere qualsiasi altra attività che sia considerata utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi del Centro.

2. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro coopera con i Dipartimenti delle Università aderenti competenti per le rispettive iniziative. Il Centro collabora inoltre con ogni istituzione culturale, di ricerca o formazione, italiana o straniera, con la quale ritenga rilevante per i propri fini istituzionali intrattenere rapporti di cooperazione e, ove opportuno, stipula con essa, per il tramite del Direttore del Centro su mandato delle università partecipanti, necessari accordi sulla base della normativa comunitaria vigente. Il Centro intrattiene altresì rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, ministeri, associazioni scientifiche e professionali che lavorano nell'ambito delle finalità del Centro. Il Centro collabora inoltre con enti pubblici e privati impegnati nella formazione e nella specializzazione di studenti, docenti di scuola primaria e secondaria, operatori, funzionari nazionali ed internazionali. Il Centro collabora anche con organizzazioni internazionali governative e non-governative e interagisce con singoli studiosi operanti nei settori di attività del Centro.

3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare e senza porsi in conflitto di interessi rispetto a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università di Catania e dai Dipartimenti delle altre Università.

4. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, piazza Dante 32, ex Monastero dei Benedettini, in appositi locali messi a disposizione da DISUM. Essa potrà essere spostata presso altro Ateneo su proposta del Comitato di Gestione, approvata dalla maggioranza degli Atenei afferenti.

2. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

Articolo 4

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro: a) il Direttore; b) il Comitato di Gestione c) il Consiglio Scientifico.

Articolo 5

Il Direttore

1. Il Direttore, eletto dal Comitato di Gestione fra i professori e i ricercatori di ruolo che ne fanno parte, è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo della sede amministrativa e rappresenta il Centro nei rapporti con gli interlocutori istituzionali. Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore: a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro; b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7; c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione; d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione; e. tiene aggiornato l'elenco degli afferenti, dei collaboratori e dei Dipartimenti aderenti al Centro; f. trasmette al Comitato di Gestione le richieste di adesioni, successive alla costituzione del Centro, di Dipartimenti e di personale di ricerca (così come definito all'art. 13) degli Atenei convenzionati, nonché le loro richieste di recesso; le richieste di adesioni di altri Atenei; le richieste di recesso avanzate dagli Atenei aderenti; e le richieste di collaborazione a titolo individuale di studiosi italiani e stranieri non afferenti agli Atenei aderenti su cui il Comitato Scientifico ha espresso parere favorevole, secondo quanto previsto all'art 13; g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva; h. può stipulare, su mandato degli atenei partecipanti, atti per lo svolgimento di attività di interesse del Centro, che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro, previa delibera del Consiglio Direttivo, e sottoscritto dal responsabile competente.

3. Il Direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo, designato dal Consiglio Scientifico tra i propri membri e ciascuno nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo di appartenenza.

2. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

3. Il Comitato di Gestione: a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro; b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro; c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore; d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore; e. delibera sulle richieste di adesione al Centro di Dipartimenti e di personale di ricerca degli Atenei convenzionati, successive alla costituzione del Centro medesimo, e sulle loro richieste di recesso; nonché sulle richieste di collaborazione di singoli studiosi; f. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e riceve i relativi pareri; g. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di Atenei, Dipartimenti e personale di ricerca aderenti, nonché di collaboratori; h. propone, previo parere del Consiglio Scientifico, la disattivazione del Centro.

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fa richiesta uno dei componenti; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica, garantendo, comunque, il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Comitato di Gestione. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 7

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal personale di ricerca, come definito al successivo art. 13, che ha presentato la richiesta di adesione al Centro, come indicato da ogni Ateneo, formalizzata con delibera del Dipartimento di afferenza.

2. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.

3. Il Consiglio Scientifico è l’organo consultivo del Centro; esso indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.

4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di Atenei, Dipartimenti, personale di ricerca di Atenei già afferenti, successive alla costituzione del Centro medesimo, nonché di singoli studiosi che intendono avviare un rapporto di collaborazione con il Centro.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.

6. Le adunanze possono tenersi anche in forma telematica attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico e un collegamento simultaneo dei partecipanti, garantendo, comunque, il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Consiglio Scientifico. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta.

Articolo 8

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti.

2. Esso non dispone di organico ma si avvale di personale delle Università convenzionate e di altro personale esterno che venga incaricato temporaneamente in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative. Le modalità di affidamento dell'incarico sono previste dall'Università sede amministrativa e la copertura finanziaria è garantita da fondi acquisiti dal Centro e non può gravare in alcun modo sugli atenei o Istituti aderenti.

3. Il Centro non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività ed eventualmente mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. La copertura finanziaria delle attività del Centro non può gravare in alcun modo sugli Atenei partecipanti.

4. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

5. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano operanti nel proprio settore di ricerca o che siano comunque interessati alle finalità di cui all'art. 2.

6.Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso sono iscritti in apposito registro c/o le Università aderenti in cui sono allocati, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

7. L'adesione al Centro è gratuita, pertanto, in nessuno caso le obbligazioni assunte dal Centro graveranno sugli enti partecipanti, bensì saranno coperte dai fondi a sua disposizione.

Articolo 9

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

2. Ogni Università risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale dipendente nell’esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, in qualsivoglia sede si svolgano dette attività, fermo restando quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

3. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile.

4. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 10

Riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate. Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative all'altra parte, le stesse possono essere posticipate per motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti. Riguardo alle informazioni di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

2. Le Università convenzionate si impegnano, inoltre, reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le parti contraenti opereranno ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali tra i soggetti firmatari, le parti contraenti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Articolo 11

Diritti di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l’esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione). Il Comitato di Gestione valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di appositi accordi.

Articolo 12

Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Ciascuna Università assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. In particolare, tale personale è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca

Articolo 13

Adesioni al Centro

1. Aderisce al Centro, in prima applicazione, il personale di ricerca, come definito al successivo comma 2, delle Università convenzionate, indicato nell'allegato A alla presente Convenzione.

2. Per personale di ricerca si intendono professori e ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, borsisti, assegnisti, dottorandi e tecnici laureati afferenti agli Atenei aderenti. Il personale a tempo determinato rimane afferente al Centro per la durata del suo rapporto contrattuale con l'Ateneo; può tuttavia continuare a collaborare con il Centro nelle forme previste dal successivo comma 7

3. Può aderire successivamente personale di ricerca delle Università convenzionate, previa approvazione della struttura di appartenenza, inoltrando apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone al Comitato di gestione per il necessario parere favorevole.

4. Il personale di ricerca afferente che intende recedere dal Centro deve presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite PEC. Il recesso ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Comitato di gestione che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti e finanziamenti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

5. Possono aderire al Centro Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.

6. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.

7. Possono altresì collaborare con il Centro, a titolo personale e previo parere favorevole del Consiglio scientifico, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta, approvata dal Comitato di Gestione.

Articolo 14

Modifiche della Convenzione istitutiva

Le modifiche alla presente Convenzione istitutiva sono approvate dal Comitato di Gestione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e dagli organi di governo delle Università convenzionate.

Articolo 15

Durata e rinnovo

La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata sei anni ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti. La data di stipula coincide con la data di repertorio apposta dall'Università ultima firmataria.

Articolo 16

Recesso, disattivazione e scioglimento

1. Ciascuna Università convenzionata può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione.

2. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

3. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Centro inoltre si scioglie e viene perciò disattivato, sempre con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione che ne verificano i presupposti: a. per scadenza del termine della convenzione; b. anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico; c. anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università Convenzionate; d. anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

5. In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni eventualmente concessi in uso dalle Università aderenti al Centro per lo svolgimento delle sue attività sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi, in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura; i beni acquistati dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Comitato di Gestione, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca.

6. Le eventuali risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti con deliberazione del Comitato di Gestione, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Articolo 17

Controversie

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il Foro individuato in base alla legge.

Articolo 18

Disposizioni finali e transitorie

Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, piazza Dante 32, ex Monastero dei Benedettini, in appositi locali messi a disposizione da DISUM, fino al momento in cui la sede non venga modificata, come previsto all'art. 3. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. La convenzione verrà redatta in forma di corrispondenza, circostanza che si realizza con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici (a prescindere dalla contestualità temporale) che vengono scambiati per perfezionare l'incontro delle volontà delle parti. In particolare, dopo che il testo di convenzione sarà deliberato dagli organi competenti di ciascun Ateneo partecipante, l 'Ateneo di Catania trasmetterà agli Altri Atenei partecipanti, in segno di proposta, la convenzione firmata digitalmente dal proprio Rettore, e gli altri Atenei invieranno all'Ateneo di Catania la stessa identica convenzione, firmata digitalmente dal loro Rettore su separato documento, in segno di accettazione.